Come noto,
il 13 gennaio u.s. è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale n. 10, la Legge
n. 1 dell'11 gennaio 2007, recante nuove disposizioni in materia di
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e di delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
Università.
L'intento primario che ha ispirato il provvedimento legislativo è stato
quello di restituire serietà e dignità all'esame di Stato, che costituisce
la vicenda culminante del percorso scolastico dello studente e al tempo
stesso si configura come la carta d'identità di una scuola seria, impegnata
e in grado di garantire ai giovani una preparazione adeguata per affrontare
le sfide culturali e tecnologiche del nostro tempo.
In tale contesto trovano piena affermazione sia il
criterio della equità, che consente di rendere a ciascuno studente il giusto
riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite durante l'intero
percorso di studio, sia quello della valorizzazione delle eccellenze,
attraverso l'attribuzione della lode e, dai prossimi anni, anche di
incentivi concreti.
E' di tutta evidenza che il giusto riconoscimento dei risultati scolastici
dello studente, oltre ad assicurare all'esame di Stato un indubbio carattere
di competitività, anche a livello europeo, ne riafferma l'importanza e il
valore nei confronti dell'Università e del mondo del lavoro e della
produzione.
Occorre comunque sottolineare che all'origine del
riconoscimento della preparazione dello studente si colloca la
valorizzazione del lavoro dei docenti, per il quale la nuova legge dispone
la sostanziale continuità di metodi e contenuti attraverso la conferma delle
modalità di svolgimento delle prove adottate negli anni precedenti.
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche un quadro articolato dei
profili costitutivi del nuovo esame, se ne esplicitano
qui di seguito gli aspetti salienti, che troveranno formale sistemazione
nell'annuale Ordinanza Ministeriale, di imminente emanazione.
1- Ammissione all'esame di stato
La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di stato. Per
gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni
transitorie contenute nell'art. 3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno
scolastico si sottolinea l'esigenza che i Consigli
di classe rivolgano una particolare attenzione alle verifiche intermedie e
finali dei livelli di preparazione raggiunti dallo studente.
In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente
che tenga conto, come enunciato nella legge all'art. 1, capoverso art.
3-comma 1, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo
anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli
sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione
complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole
discipline. In questo ultimo caso, l'ammissione o la
non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.
2- Abbreviazione per merito
L'abbreviazione di un anno per merito viene consentita, ai sensi del comma 2
dell'art.1, agli studenti che, oltre ad aver
riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto
decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di
istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a
sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti
il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze
nei due anni predetti.
L'istituto dell'abbreviazione si configura cioè
come una opportunità, da offrire soltanto a studenti particolarmente
meritevoli.
3- Prove scritte e colloquio
Nella imminente sessione d'esame 2007 nessuna modifica interverrà nelle
modalità di svolgimento della 1^, 2^ e 3^ prova scritta, per le quali
restano vigenti le disposizioni contenute rispettivamente nei DD.MM. 23/4/2003, n.41 e
20/11/200, n.429.
Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come enunciato
dall'art.1, capoverso art.3-comma
4, della legge, <>.
Deve ritenersi comunque rientrante tra gli argomenti di interesse multidisciplinare l'eventuale presentazione, da parte
dei candidati, di esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina,
preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della
classe. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un
testo, di un documento, di un progetto o di altra
questione di cui il candidato individua le componenti culturali,
discutendole.
E' d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione
degli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare,
non può considerarsi interamente risolto se non si sia
svolto secondo tutte le fasi sopraindicate e se non abbia interessato
tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano
titolo secondo la normativa vigente.
4- Composizione della Commissione giudicatrice
La nuova legge ha innovato la composizione della Commissione giudicatrice,
che è costituita al massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre
esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch'esso esterno.
Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto
ministeriale con il quale sono state individuate le materie oggetto della
seconda prova scritta e quelle assegnate ai
commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle
cattedre, la commissione di esame è composta da quattro commissari - di cui
due esterni e due interni - più il presidente.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari
delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Per ogni singola classe si costituisce una Commissione.
I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono abbinate generalmente secondo criteri di
omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di
studio.
I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe.
La presenza nella Commissione di sei componenti,
tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del
Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche,
assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del
colloquio, quel carattere di multidisciplinarità
previsto dalla legge.
Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di trentacinque
candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente
riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o
paritario.
5- Punteggio
Come per il saldo dei debiti contratti negli anni precedenti, la nuova
ripartizione del punteggio di credito scolastico non potrà essere operante
nel corrente anno scolastico; conseguentemente, il punteggio massimo
attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di punti 35 e
quello del credito scolastico di punti 20.
Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo
complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove.
Già dalla sessione d'esame 2007 è consentita l'attribuzione della lode ai
candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza
fruire del bonus integrativo dei 5 punti.
6- Indicazioni operative
Ad integrazione della presente nota, si richiama l'attenzione dei Dirigenti
scolastici e dei docenti sulla necessità di porre in essere già da quest'anno, nelle classi antecedenti l'ultima, anche di intesa con le famiglie, ogni iniziativa utile a favorire
negli studenti il recupero dei debiti contratti la cui insolvenza non potrà
più consentire tra due anni l'ammissione all'esame.
Sarà cura dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e dei
Dirigenti scolastici organizzare conferenze di servizio e incontri, anche
con la presenza degli Ispettori operanti sul territorio, al fine di
approfondire i vari profili del nuovo esame e porre gli studenti in grado di
affrontare le prove con sicurezza e serenità.
In tale contesto, anche in coerenza con il comma 12
del capoverso 4 dell'art. 1 della nuova legge, è stata costituita, presso il
Dipartimento dell'Istruzione, una task-force di Ispettori in servizio presso
il Ministero, con il compito di fornire alle scuole la più ampia
informazione sulle novità dell'esame e di porre in essere, di concerto con
gli Ispettori operanti nelle regioni, adeguate forme di assistenza e di
intervento.
Sarà altresì cura dei succitati ispettori procedere alla verifica della più
rigorosa osservanza, da parte degli istituti scolastici statali e paritari,
delle norme e delle disposizioni impartite.
Appositi incarichi ispettivi saranno infine
disposti dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali in
presenza di eventuali irregolarità emerse negli istituti statali e in ogni
caso a campione negli istituti paritari per verificare la regolare
predisposizione di tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento degli
esami di Stato, di idoneità e integrativi.
IL MINISTRO
F.to FIORONI
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